PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'approvazione dello statuto dell'Agenzia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.
(Compiti).

      1. L'Agenzia svolge i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      2. Nei compiti dell'Agenzia rientrano, inoltre, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

          a) l'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PPI), di cui all'articolo 4, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

 

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          b) la formulazione di pareri obbligatori alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale o comunque per schemi idrici di rilevanza nazionale coinvolgenti risorse idriche destinate all'irrigazione, ai fini della loro complessiva coerenza programmatica;

          c) l'espressione di pareri consultivi alle regioni, per il coordinamento degli atti di pianificazione regionali e degli interventi ivi programmati con le previsioni del PPI;

          d) l'esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione operata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione o le regioni interessate.

      3. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia, ai fini del successivo finanziamento, avviene previa acquisizione del parere consultivo, per gli aspetti tecnici ed economici, della conferenza tecnica di cui all'articolo 3. Tale parere sostituisce ogni altro analogo pronunciamento, ancorché previsto da norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Conferenza tecnica).

      1. L'Agenzia è dotata di una conferenza tecnica, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti negli ambiti di attività dell'Agenzia, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta del direttore dell'Agenzia.
      2. Gli oneri relativi al funzionamento della conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

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Art. 4.
(Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'Agenzia adotta il PPI, previo parere favorevole di un'apposita commissione consultiva, composta da:

          a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze;

          b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate all'articolo 2, comma 2.

      2. Il PPI è redatto sulla base dei seguenti criteri e finalità:

          a) ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali;

          b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, relativi al settore dell'irrigazione e a quello dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica o di irrigazione;

          c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

          d) definizione di un programma generale di attuazione degli interventi di cui alla lettera c), articolato per periodi triennali e mediante piani annuali di attuazione, con indicazione delle occorrenti risorse finanziarie globali, individuando le possibili fonti di finanziamento, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da privati;

 

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          e) previsione e specificazione delle modalità per l'aggiornamento del PPI, con cadenza triennale, per il monitoraggio della sua attuazione e per la valutazione successiva dei risultati degli interventi;

          f) previsione, d'intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere comprese nel PPI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

      3. L'Agenzia, entro venti giorni dalla sua adozione, trasmette il PPI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo trasmette per l'approvazione al CIPE, unitamente alla proposta del primo piano triennale di interventi. Eventuali modifiche al PPI sono sottoposte alle medesime procedure di approvazione di cui al presente comma.

Art. 5.
(Fondo rotativo).

      1. I soggetti che possono essere destinatari di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono richiedere anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui al comma 2.
      2. Presso l'Agenzia è istituto un fondo rotativo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, derivante dal trasferimento di un corrispondente importo di economie di spesa realizzate dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
      3. L'Agenzia provvede alla gestione del fondo rotativo secondo modalità stabilite

 

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con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 6.
(Comitato direttivo, personale e disposizioni finanziarie).

      1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia è dotata di un comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e costituito da due dirigenti del settore tecnico e da un dirigente del settore amministrativo.
      2. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione, è stabilito in quaranta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore. All'articolazione dell'organico dell'Agenzia in qualifiche e livelli provvede lo statuto di cui all'articolo 1, comma 3, che disciplina altresì le modalità per le successive modificazioni all'organico stesso, sia complessivo sia per articolazione, anche in relazione a quanto disposto all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      3. Al finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Agenzia concorrono, oltre a quanto già previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

          a) le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, disposta dal CIPE a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione;

          b) altre assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PPI nonché per i programmi già in corso, nel limite massimo del 2 per cento, utilizzando allo scopo prioritariamente le risorse rinvenienti da ribassi d'asta delle gare effettuate o da economie su lavori ultimati.

 

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      4. Alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di operare il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. I relativi rapporti giuridici, economici e finanziari sono trasferiti all'Agenzia.